ART. 15 – Presenza nel territorio, Estinzione o Scioglimento.
L’associazione è articolata sul territorio nazionale con sedi regionali, interregionali, provinciali, interprovinciali, metropolitane, comprensoriali, comunali. Ognuna di dette sedi ha proprie autonomie organizzative e direttive, ed in alcun modo le loro decisioni non impegnano l'associazione nazionale.
In caso di estinzione o scioglimento, la decisione spetta all’Assemblea Straordinaria dei Soci, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART.16 – Compensi e rimborsi.
Tutte le cariche previste e scaturenti dal presente statuto sono elettive, hanno diritto ad un compenso e il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate, il compenso viene proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.
ART. 17 – Deroghe.
Alla registrazione del presente atto ed in prima attuazione si stabiliscono le sottoelencate norme in deroga al presente statuto che cesseranno all'effettuarsi della prima assemblea quinquennale. Sino alla prima assemblea quinquennale la presidenza potrà apportare le richieste modifiche al presente statuto sottoponendole alla ratifica del Consiglio Direttivo, in prima attuazione e fino alla prima assemblea quadriennale le nomine del presente statuto sono effettuate dai comparenti.
ART. 18 – Adesione alle norme del Codice Civile.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia, in particolare al Codice del Terzo Settore D. Lgs 117/2017.
