ART. 14 – Sanzioni ed esclusione di un socio per gravi motivi
È compito del Consiglio Direttivo il controllo e la verifica delle attività e anche l’erogazione delle sanzioni previste su mandato dell’Assemblea dei Soci, dopo il necessario accertamento dei fatti sanzionabili.
L'associato, il dirigente o il dipendente che violi i propri doveri verso l'associazione di correttezza, onestà, rispetto e trasparenza o non osservi gli obblighi derivanti dal presente statuto e/o regolamenti in vigore incorre nelle seguenti sanzioni: a) biasimo scritto; b) destituzione dalla carica; e) espulsione dall’Associazione
Posto che i soci rappresentano l'elemento umano indispensabile, e che compongono il principale e più importante Organo deliberativo l’Assemblea dei Soci, più rilevante rispetto al Consiglio Direttivo, non è raro che in taluni casi l'atteggiamento di alcuni induca a valutarne l'allontanamento in altri la sospensione ed in altri ancora l'esclusione o espulsione. Su proposta del Consiglio Direttivo o su segnalazione allo stesso C.D. di almeno tre associati, documentando le ragioni a sostegno della richiesta e che si dimostrino ragionevolmente un ostacolo al perdurare del rapporto associativo, fornendo nei casi più gravi le motivazioni alla base della richiesta del provvedimento di esclusione con evidenti comportamenti in contrasto con il presente statuto e/o regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci e/o non rispettosi delle disposizioni di legge dello Stato Italiano.
Le motivazioni interne da adottare sono:
1) mancato rispetto alle disposizioni statutarie e/o regolamentari dell'Ente;
2) mancato rispetto delle deliberazioni assembleari;
3) condotte contrarie all'oggetto sociale dell'Ente;
4) morosità nei pagamenti di due annualità consecutive.
Mentre nei casi di contrasto con le leggi dello Stato si provvederà inoltre a dare comunicazioni ai vari Organi competenti.
Il Consiglio Direttivo è tenuto intraprendere in prima istanza, iniziative adatte per una conciliazione amichevole, in ultima istanza, verificati la inutilità dei tentativi eseguiti, spetterà all’Assemblea dei Soci la delibera di esclusione, in questo caso, la delibera sarà valida con la presenza della maggioranza semplice dei soci aventi diritto e dell’approvazione dei tre quarti dei presenti con diritto di voto.
