ART. 5 – Soci.
Possono essere ammessi come soci i cittadini italiani, comunitari e stranieri in regola con le norme italiane, le imprese, le associazioni, gli Enti Pubblici, che ne fanno richiesta. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
1. Sono soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.
2. Sono soci ordinari: tutti quelli, persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti che condividono le finalità dell'associazione e fanno richiesta di adesione.
Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio Direttivo “ la richiesta di adesione” scritta con la modulistica predisposta. La qualifica di socio ordinario è subordinata all'accoglimento del Consiglio Direttivo. In via provvisoria la domanda nella sua documentazione, può essere esaminata e raccolta dal Presidente, dal Vicepresidente o da un socio regolarmente iscritto, munito di specifica autorizzazione.
Le decisioni in merito all’ammissione a Socio e l’iscrizione al Libro Soci avviene il giorno in cui la domanda viene esaminata e approvata dal Consiglio Direttivo in apposita convocazione, la domanda di ammissione deve essere esaminata entro trenta giorni dalla data di presentazione, la sua efficacia diventa definitiva con la delibera e il deposito della quota sociale, anch’essa registrata sul Libro Soci, che ha la durata di un anno ed è dovuta per intero da parte dell'associato. L’accoglimento o eventuale rifiuto della richiesta di ammissione a socio, sarà comunicato al richiedente entro otto giorni dalla delibera tramite lettera, e-mail, pec o altro strumento di comunicazione indicato dal richiedente nella richiesta di adesione. Nel caso di rifiuto di ammissione a socio, il richiedente con le stesse modalità di comunicazione entro sessanta giorni può presentare opposizione al rigetto e chiedere il riesame all’Assemblea dei Soci.
Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi dell'associazione, l'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
I Soci hanno diritto a partecipare ed usufruire di tutte le attività e dei servizi proposti, di essere ammessi alle manifestazioni ed eventi organizzate dall’Associazione stessa.
Il rapporto associativo può cessare: 1) in caso di morte dell’associato; 2) a richiesta, comunicando la propria volontà al Consiglio Direttivo con l’apposito modulo previsto; 3) per esclusione.
Nel 1) e 2) caso sarà compito del Consiglio Direttivo provvedere alla cancellazione del richiedente o del defunto dal libro dei Soci con apposita delibera, mentre nel caso nr. 3) si fa riferimento all’Art. 14 seguente.
In nessun caso gli associati avranno diritto al rimborso delle quote associative annuali pagate.
Con il mancato pagamento della quota sociale annuale il socio perde il suo diritto al voto.
Il Libro dei Soci è accessibile ai soci presso una delle sedi attive o consultando on line nel sito web istituzionale.
ART. 6 – Entrate finanziarie e patrimonio.
L'associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma. Il patrimonio dell'associazione è costituito da :
- quote e contributi degli associati;
- da beni mobili, immobili, eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti dal 5 per mille;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- dal fondo di riserva; da redditi patrimoniali;
Il capitale dell'associazione è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a 20,00 € (venti) cadauna e verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili a terzi, non sono rivalutabili. E' vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione. L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto. In caso di scioglimento l'associazione, estinte tutte le passività, si obbliga a devolvere l'eventuale attivo netto a favore di altre associazioni aventi analoghe finalità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
