Statuto Regolamenti

Statuto - Gli Organi Sociali

Statuto - Gli Organi Sociali

 

(Organi sociali e le loro competenze)

 

ART. 8 – Organi sociali.

Sono previsti i seguenti organi dell'associazione: 

a) l'Assemblea dei Soci,

b) il Consiglio Direttivo, 

c) il Presidente,

d) il Collegio dei Revisori dei Conti, da nominare quando previsto dalle norme in vigore (art. 30 CTS);

e) il Collegio dei ProbiViri o Garanti, da nominare.

La durata in carica degli organi sociali è di anni quattro, la modalità delle elezioni a voto segreto.

 

ART. 9 – Competenze degli organi sociali.

9.1 L'Assemblea Ordinaria dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria :

1. nomina e revoca i componenti dei vari organi sociali;

2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

3. approvare il bilancio, consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; 

5. delibera sull’esclusione degli associati;

6. delibera sulle modifiche dello statuto; 

7. approva eventuale regolamento interno e dei lavori assembleari;

8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

L'assemblea è convocata dal Presidente anche con i sistemi telematici di comunicazione diffusamente in uso, e altri possibili, con avviso esposto presso il web site ufficiale, presso le sedi sociali, almeno una volta l'anno con preavviso di trenta giorni. L'assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dal Vicepresidente o da un consigliere più anziano; il Presidente nomina fra i soci il Segretario dell'Assemblea. 

Hanno diritto al voto tutti gli associati in regola col versamento della quota associativa ed iscritti al Libro dei Soci da almeno sei mesi. Il socio può ricevere al massimo tre deleghe scritte su apposito modulo fornito, la delega va consegnata al Presidente prima dell'inizio dell'assemblea, non possono ricevere deleghe da parte dei soci: i membri del Consiglio direttivo, i membri degli organi di controllo, il socio dipendente, rif. Art. 24 CTS.

La partecipazione all’Assemblea Ordinaria e l’espressione del voto dell’associato può effettuarsi anche in maniera telematica, purché sia possibile verificarne l’identità. Le votazioni si effettuano a voto palese per alzata di mano o segreta con utilizzo di apposite schede predisposte caso per caso. L'assemblea è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione, nella seconda qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice.

 

9.2 L’Assemblea Straordinaria dei Soci.

L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati, tutte le volte che il Consiglio Direttivo le reputi necessario, tutte le volte che il Collegio dei Revisori o il Collegio dei Probi Viri ne faccia richiesta, per affrontare le esigenze straordinarie dell'ente. 

In particolare quando si deve deliberare: 1) la modifica dello statuto, 2) la fusione, 3) la scissione, 4) la trasformazione, 5) la liquidazione, dell'associazione. L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, le delibere sono approvate con la maggioranza dei presenti. La modifica dello Statuto in seconda convocazione da tenersi non meno di 24 ore dalla prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati, le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art 21 c.c.). 

Le modalità di voto, la partecipazione, le deleghe ammesse, come l’Assemblea Ordinaria.

 

ART. 10 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque o sette membri compreso il Presidente, il VicePresidente, il Segretario scelti ed eletti tra gli associati aventi diritto. E' di competenza del Consiglio Direttivo deliberare in merito all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società su proposta del Presidente e in attuazione delle decisioni dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. 

 

ART. 11 – Presidente.

Il Presidente rappresenta la sintesi dell'associazione, ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari ed ha la responsabilità dell'attuazione delle scelte deliberate. Il Presidente presiede gli organi sociali ed è il rappresentante legale dell'associazione; egli è investito di tutti i più ampi poteri, potrà conferire idonee procure ad altri dallo stesso all'uopo designati. In caso di assenza o di impedimento spetta al Vicepresidente o il consigliere più anziano che può sostituirlo solo se espressamente delegato con idonea delega o procura. Il Presidente stabilisce gli ordini del giorno delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può deliberare specifici rapporti di adesione con altre organizzazioni nell'ambito di una propria autonomia giuridica ed organizzativa. 

 

ART. 12 – Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori dei conti, può essere anche monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, l'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Il Collegio ha l'obbligo di vigilare sulla corretta gestione amministrativa, organizzativa e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce in assemblea dell'andamento della gestione economica finanziaria dell'associazione. Per la costituzione del Collegio dei Revisori si fa riferimento all’Art. 30, c. 2 D,Lgs. 117/2017.

 

ART. 13 - Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri in numero di tre persone è presieduto da un giurista. Il Collegio dei Probi Viri approva il proprio regolamento interno nella sua prima seduta e ha il compito di decidere su istanza di ogni interessato, in punto della sola legittimità in ordine al rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi dell'Associazione.

Il significato di Evergete.

Nell'antica Grecia, titolo onorifico accordato agli stranieri resisi benemeriti; fu anche titolo di alcuni sovrani ellenistici appartenenti alle dinastie dei Tolomei e dei Seleucidi.

Nella Chiesa greca il termine si incontra, talvolta, come attributo di Cristo.

 

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